Al Presidente
Giampiero Sammuri
dell’ENTE
PARCO REGIONALE DELLA MAREMMA
Via Bersagliere 7/9
ALBERESE (GR)
Telefono 0564 393211
Telefax 0564 407292
e_mail info@parco-maremma.it.
Oggetto:
Richiesta di revoca dell’ordinanza limitativa alla circolazione stradale delle
autocaravan N. 1 datata 29 febbraio 2008 in calce trascritta.
Abbiamo ricevuto via e-mail il
vostro Comunicato Stampa 10/2008 e poi abbiamo ricevuto copia dell’ordinanza N.1/2008
emanata da codesto Ente ed inerente il divieto di circolazione per camper, caravans
e roulottes lungo la strada di Marina di Alberese.
In uno spirito di franca
collaborazione, le chiediamo di procedere ad una rapida revoca dell’ordinanza
in oggetto perchè è PALESEMENTE ILLEGITTIMA.
Le elenco sinteticamente I MOTIVI.
In detta ordinanza
1.
utilizzate
terminologie NON comprese nel Codice della Strada quali: camper, roulottes;
2.
accomunate
autoveicoli (camper, definiti autocaravan fin dal 1991 con la Legge
336/1991) ai rimorchi (caravans e
roulottes) quando tale accomunarli è stato vietato dal 1985 ad oggi da
Leggi, Circolari e Direttive Ministeriali;
3.
evidenziate
il problema del restringimento dell’area
riservata al parcheggio mentre tale aspetto NON autorizza a vietare la circolazione
stradale alle autocaravan;
4.
individuate
una oggettiva difficoltà riscontrata dai
mezzi di grande ingombro (quali appunto camper e caravan) a posteggiare ed effettuare manovre mentre tale aspetto, essendo riferito a
autoveicolo+rimorchi (autovettura+caravan)
non può certo essere assimilato alla autocaravan (autoveicolo che in moltissimi casi vede ingombri similari alle
autovetture) come ribadito dal 1985 ad oggi da Leggi, Circolari e Direttive
Ministeriali;
5.
dichiarate
che il notevole peso dei camper
parcheggiati frontalmente al mare facilitava la disgregazione del terreno
sabbioso ma tale dichiarazione richiede la presenza di una relazione
tecnica e l’attivazione di un eventuale provvedimento limitativo per peso diretto
unicamente alla sosta unicamente. In parole povere, divieti per peso e per
spazio interessata dalla problematica tecnica e non come avete previsto voi un
divieto alla circolazione per categoria di veicolo (autocaravan);
6.
asserite
di dover garantire l’incolumità dei
fruitori dell’area mentre tale aspetto non giustifica il vostro
provvedimento di vietare la circolazione stradale alle autocaravan;
7. ricordate che nel Piano del Parco in itinere di approvazione che prevede all’art.23 comma 6 delle N.T.A.: “non è ammesso l’accesso e la sosta dei camper, caravans e roulot all’interno del parcheggio di Marina di Alberese” dimenticando che anche tale articolo è in violazione di legge perché:
· La regola è la libera circolazione, quale forma di godimento dei diritti garantiti dall’articolo 16 della Costituzione, che afferma la libertà del cittadino di circolare e soggiornare in qualsiasi parte del territorio nazionale.
· La Costituzione demanda alla legge di stabilire i limiti generali per motivi di sanità e sicurezza ed è il Codice della Strada che organizza la circolazione della strada.
· Il Codice della Strada è una fonte di rango primario, come tale, vincolato, oltre che alla Costituzione, alle fonti di diritto internazionale e del diritto comunitario;
· Con gli articoli 6 e 7 il Codice della Strada concedere il potere d'ordinanza per regolare situazioni particolari e concrete, ponendo a carico dei gestori della strada dei precisi vincoli perchè si tratta di limiti-eccezione, posti dalla legge per ragioni di sanità e sicurezza, o di limiti-condizione che regolano le modalità di godimento e fruizione della circolazione stradale e che, pur potendo essere previsti dalla legge ordinaria, sono attribuibili alla competenza di altre autorità, non essendovi riserva di legge.
· Il gestore che utilizza il potere di poter introdurre nuovi limiti, che indubbiamente ledono i diritti e gli interessi del cittadino, NON violare sia il Codice della Strada che le prescrizioni operative del relativo Regolamento di Esecuzione altrimenti emerge l’ABUSO DI POTERE.
Inoltre le ricordo che:
·
la nota lettera del 2 aprile 2007- prot. 0031543 - del
Ministero dei Trasporti - Dipartimento per i Trasporti Terrestri - Direzione
Generale per la Motorizzazione - Divisione VIII, evidenzia come l’ordinanza che
stabilisce il divieto alla circolazione stradale e sosta delle autocaravan è palesemente
illegittima, in particolare allorquando, come nel vostro
caso, si autorizza il transito alle autovetture mentre lo si vieta alle
autocaravan;
·
la circolare prot. n. 277 datata 14 gennaio 2008 del Ministero
dell’Interno conferma
la libera circolazione stradale e sosta delle autocaravan in recepimento della Direttiva del Ministero dei Trasporti
e, come sopra detto, ribadisce che l’atto è palesemente illegittimo, in particolare allorquando, come nel caso di specie si
autorizza il transito alle autovetture mentre lo si vieta alle autocaravan.
Per quanto sopra,
atteso che il Ministero dei Trasporti con direttiva 2 aprile 2007,
suffragata dalla circolare 14 gennaio 2008 del Ministero dell’Interno, ha impartito
ai Prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per
l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione
delle autocaravan si CHIEDE ALLA S.V. la
revoca di detta ordinanza al fine di evitare onerosi e inutili contenziosi a
carico delle Prefetture, dei Giudici di Pace e dei cittadini.
Per quanto sopra, riteniamo per certo che gli
agenti della Polizia di Stato ed i Carabinieri non interverranno per
l’applicazione di tale ordinanza perché palesemente ILLEGITTIMA e perché
rispettano le direttive Ministeriali.
Teniamo a informarla che, nel caso detta ordinanza
rimanga in vigore, i camperisti eventualmente sanzionati, con il supporto
dell’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, presenteranno ricorso al
Prefetto che l’accoglierà archiviando la contravvenzione nonché si attiveranno
presso il Giudice di Pace, stante l’ultima sentenza della Cassazione, per
chiederle il risarcimento del danno.
Come Associazione Nazionale
Coordinamento Camperisti vorremmo evitare il lavoro di raccogliere le
documentazioni utili ad inviare precisa istanza alla
Procura della Corte dei Conti (richiesta
di verifica sulla corretta gestione del pubblico denaro) ed istanza alla
Procura della Repubblica (richiesta di
verifica sulla sussistenza del reato di omissione di atti d’ufficio).
Confidiamo di leggerla.
Pier Luigi Ciolli
Firenze,
29 febbraio 2008
Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti
www.coordinamentocamperisti.it - info@coordinamentocamperisti.it
via San Niccolò, 21 - 50125 FIRENZE
telefono 055 2340597 - fax
055 2346925
Comunicato stampa n° 10/2008
DAL
1 MARZO MARINA DI ALBERESE OFF LIMITS PER I CAMPER
ALBERESE. Il presidente dell’Ente Parco regionale della Maremma
Giampiero Sammuri ha disposto, attraverso ordinanza, il divieto di circolazione
per camper, caravans e roulottes lungo la strada di Marina di Alberese. In
pratica è stato deciso di applicare per tutto l’anno le disposizioni in vigore
da sempre nei mesi estivi e durante i fine settimana di Pasqua, 25 aprile e 1
maggio. “Il processo di erosione costiera in atto sul litorale - si legge
nell’ordinanza - ha causato un forte arretramento e restringimento dell’area
riservata al parcheggio retrostante la spiaggia, limitando il numero di posti
per gli automezzi”. Ma l’Ente Parco ha tenuto conto anche dell’oggettiva
difficoltà riscontrata dai mezzi di grande ingombro (quali appunto camper e caravan) a posteggiare ed effettuare manovre
presso l’area prospiciente il mare, essendo questa l’unica porzione del
parcheggio che, fino ad oggi, risultava idonea per la sosta di questi veicoli,
in quanto priva di pini.
In
pratica il notevole peso dei camper parcheggiati frontalmente al mare
facilitava la disgregazione del terreno sabbioso sottostante, già sollecitato
dal moto ondoso, creando un reale pericolo ai fruitori del parcheggio e della
spiaggia antistante. “Così, precludendo a camper, caravans e roulottes la circolazione
lungo la strada di accesso a Marina di Alberese, come già disposto anche nel
nuovo Piano del Parco in itinere di approvazione – conclude l’ordinanza -
possiamo tornare a garantire l’incolumità dei fruitori dell’area”. L’ordinanza entrerà in vigore domani, 1
marzo. Già fissate anche le sanzioni amministrative pecuniarie: da 50 a 300
euro per i trasgressori del provvedimento. Nei giorni scorsi l’atto è stato
inoltrato per conoscenza a Prefetto di Grosseto, sindaci dei Comuni di
Grosseto, Magliano in Toscana e Orbetello, stazioni locali dei carabinieri,
comando della municipale del capoluogo, Polizia stradale di Grosseto, Cfs,
guardie provinciali, Capitaneria di Porto Santo Stefano e, ovviamente, al
servizio di vigilanza dell’Ente Parco
ORDINANZA N. 1
DI DIVIETO DI CIRCOLAZIONE PER CAMPER, CARAVANS E ROULOTTES LUNGO LA STRADA DI MARINA DI ALBERESE
Prot. n° ________ Alberese Gr 29/02/08.
Ø
VISTO che il processo di
erosione costiera in atto presso il litorale di Marina di Alberese ha causato
un forte arretramento e restringimento dell’area riservata al parcheggio
retrostante la spiaggia, limitandone il numero di posti per gli automezzi;
Ø
CONSIDERATA l’oggettiva
difficoltà riscontrata per i mezzi di grande ingombro quali camper e caravan a parcheggiare ed effettuare manovre
presso l’area prospiciente il mare essendo l’unica porzione del parcheggio che,
fino ad oggi, risultava idonea per la sosta di tali automezzi in quanto priva
di pini;
Ø
VISTO inoltre che il
notevole peso di tali automezzi parcheggiati frontalmente al mare, facilita la
disgregazione del terreno sabbioso sottostante, già sollecitato dal moto
ondoso, creando un reale pericolo ai fruitori del parcheggio e della spiaggia
antistante;
Ø
CONSIDERATO opportuno,
al fine di garantire l’incolumità dei fruitori del Parco, precludere ai camper,
caravans e roulot la circolazione lungo la strada di accesso a Marina di
Alberese, così anche come già disposto nel nuovo Piano del Parco in itinere di
approvazione che prevede all’art.23 comma 6 delle N.T.A.: “non è ammesso
l’accesso e la sosta dei camper, caravans
e roulot all’interno del
parcheggio di Marina di Alberese”;
Ø
VISTA la Legge 394/91 e
successive modifiche;
Ø
VISTA la L.R. 24/94 e
successive modifiche;
Per
i motivi espressi in premessa, di sicurezza e incolumità dei fruitori del
parcheggio e della spiaggia di Marina di Alberese, il divieto di circolazione
lungo la strada di accesso a Marina di Alberese, ai camper, caravans e
roulotte.
La
presente ordinanza entra in vigore dalle ore 8.00 del giorno 01 marzo
2008.
Di
fissare la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 (cinquanta/00) ad €
300,00 (trecento/00) per i trasgressori delle disposizioni di cui al presente
provvedimento, ai sensi della Legge 394/91 e successive modifiche.
-
La trasmissione del
presente atto ai seguenti soggetti per le determinazioni di competenza:
·
Prefetto di Grosseto
·
Sindaco del Comune di
Grosseto
·
Sindaco del Comune di
Magliano in Toscana
·
Sindaco del Comune di
Orbetello
·
Presidente della
Provincia di Grosseto
·
Comando Stazione
Carabinieri di Alberese
·
Comando Stazione
Carabinieri di Montiano
·
Comando Stazione
Carabinieri di Magliano in Toscana
·
Comando Stazione
Carabinieri di Orbetello
·
Comando P.M. del Comune
di Grosseto
·
Comando Polizia Stradale
di Grosseto
·
Corpo Forestale dello
Stato di Grosseto
·
Comando Provinciale dei
VV.F. di Grosseto
·
Capitaneria di Porto
Santo Stefano (Gr)
·
Servizio di Vigilanza
dell’Ente Parco
il
presidente
giampiero sammuri